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Geometra

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PROFESSIONE GEOMETRA

Il geometra è una figura professionale che opera prevalentemente nel settore edilizio e immobiliare. Il Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274 che istituisce tale professione in Italia, abilita il geometra all'espletamento di molteplici competenze tecniche, tra le quali la progettazione e direzione dei lavori di edifici comuni, la misura dei terreni e la stima di beni mobili ed immobili.

Indice
1 Etimologia e originaria vocazione
2 Il ruolo del geometra nel secondo dopoguerra
3 La figura del geometra oggi
4 Il titolo di geometra
5 Iscrizione all'albo professionale
6 Competenze professionali

La parola geometra

ha la stessa genesi di geometria che, dalla composizione di due parole greche "geo" e "metros", rispettivamente, terra e misura, rivela la vocazione originale del geometra: quella cioè di agrimensore, ossia "misuratore della terra". La nascita della figura del geometra viene fatta risalire all'organigramma della Legione romana, nel quale era prevista la figura del "mensor", una sorta di geometra ante litteram incaricato, tra le altre incombenze, di tracciare le linee base dei "castra aestiva"; gli accampamenti temporanei che i legionari costruivano durante i loro spostamenti. Nel 1929, anno di istituzione della professione del moderno geometra, la situazione economica dell'Italia era ben diversa da quella attuale: l'agricoltura copriva più dell'80% del PIL nazionale e dava lavoro a circa il 90% della popolazione. Serviva, quindi, una figura professionale che avesse le competenze per misurare i fondi rustici con la precisione richiesta per il suo corretto sfruttamento o per una compravendita, che sapesse stimare questo stesso fondo, che vi sapesse costruire edifici necessari alla sua conduzione, e che avesse una cognizione delle tecniche di coltivazione.

Il ruolo del geometra nel secondo dopoguerra

Stanti le necessità legate alla ricostruzione post bellica ed all'allora carente numero di ingegneri ed architetti, il geometra è stato certamente la figura tecnica maggiormente presente nelle opere di riduzione in pristino del patrimonio edilizio nazionale e nella successiva fase di massivo ampliamento dei centri abitati, conseguente al "boom economico" degli anni '50 e '60. Tale contingenza ha portato il geometra, specie nelle città, ad assumere principalmente compiti progettuali e direttivi di edilizia civile che, nell'intento del legislatore, avevano forse una valenza accessoria rispetto alla primarie funzioni estimative e di edilizia agraria.

La figura del geometra oggi

 Attualmente il geometra ha trovato una collocazione precisa nel mondo del lavoro delle libere professioni: è entrato di diritto a far parte della categoria dei tecnici intermedi che verrà regolata dall'accesso alla libera professione attraverso l'acquisizione di laurea (triennale) nella classi 4-7-8 (a partire dal 2015). Il geometra trova oggi anche nel lavoro dipendente o consulente all'interno dell'ufficio tecnico (spesso: Unità Organizzativa Tecnica - U.O.T. o Responsabile di settore) del comune, trattandosi di professionista esperto conoscitore delle specifiche normative e del proprio territorio. Impiegati tecnici nella pubblica amministrazione, titolari o professionisti di fiducia di agenzie immobiliari, o incaricati da istituti di credito, studi notarili e tribunali in genere per stime o perizie. Li troviamo ad apporre il proprio timbro su una Denuncia di Inizio Attività (D.I.A), Permessi di Costruire (P.d.C.) o su altre pratiche inerenti la progettazione edile civile di modesta entità. L'attività del geometra ha subito, comunque, una modificazione legata direttamente al cambiamento sociale, materiale e scientifico dovuto al passaggio dalla civiltà contadina ad una società di servizi e terziario.

Il titolo di geometra

Il titolo di geometra si consegue una volta superato l'esame di stato del corso di studi di un Istituto tecnico per Geometri (I.T.G.) statale o parificato. Il corso prevede lo studio delle materie fondamentali, quali italiano, storia, matematica, fisica, chimica, inglese, biologia, educazione fisica. Le materie specifiche di indirizzo sono: disegno tecnico, costruzioni, tecnologia delle costruzioni, estimo, topografia, diritto. La riforma del DPR 328/01 e quella della Scuola secondaria (riforma Moratti) porterà ad esaurimento l'accesso alla professione tramite diploma sopra descritto e dopo il 2015 sarà necessario conseguire laurea (triennale) nella classi 4-7-8 per accedere all'esame di stato.

Iscrizione all'albo professionale 

Per iscriversi all'albo, il geometra deve superare l'esame di abilitazione professionale, dopo il compimento del secondo anno dall'iscrizione nel registro provinciale dei praticanti della località ove risiede o ha domicilio. Una volta abilitato, il geometra può operare su tutto il territorio nazionale e in tutti gli stati membri della Comunità Europea, ai sensi della direttiva 2005/36/CE, che ha recentemente inserito la figura professionale del geometra fra i tecnici laureati (dir. 89/48/CEE). Una volta iscritto all'Albo professionale, il geometra ottiene dal Collegio il timbro personale ed il suo nominativo viene comunicato agli enti competenti per il rilascio o il diniego di varie autorizzazioni, quali le Amministrazioni locali (Comuni, Provincia e Regione), Prefettura, Questura e Camera di Commercio.

COMPETENZE PROFESSIONALI

Secondo l'articolo 16 del R.D. n.274/1929, le competenze professionali del geometra sono così stabilite:

  • operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;

  • operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;

  • misura e divisione di fondi rustici;

  • misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;

  • stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

  • stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;

  • stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

  • funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;

  • curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;

  • progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;

  • progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;

  • misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);

  • misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;

  • funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;

  • mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici. La Corte di Cassazione, sezione II civile, con la sentenza del 26 luglio 2006 n. 17028 ha stabilito che il geometra non può progettare e dirigere opere in materia riservata alla competenza professionale degli architetti o ingegneri; la cassazione ricorda ancora che la prestazione del geometra è illegittima anche se il progetto è stato controfirmato da un architetto o ingegnere, ovvero questi ultimi abbiano redatto i calcoli strutturali, poiché è il professionista competente che deve essere altresì titolare della progettazione, sul quale gravano le relative responsabilità ossia deve essere unico autore e responsabile della progettazione.


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